Perché Youssef Siher è stato scarcerato? A chiarirlo sono le motivazioni dell’ordinanza firmata dalla giudice per le indagini preliminari Tiziana Landoni, che ha disposto la liberazione del ricercatore trentenne di Brescia, indagato nell’ambito dell’inchiesta sugli scontri avvenuti a Milano il 17 e 18 ottobre 2026.
Secondo quanto riportato nell’ordinanza, gli elementi esaminati non dimostrerebbero l’esistenza di un piano eversivo contro le istituzioni, né un’istigazione concreta alla violenza. La giudice ha inoltre escluso, sulla base degli atti esaminati, che le condotte contestate integrassero il nuovo reato di violenza organizzata nelle manifestazioni. Anche il pericolo di fuga, indicato dalla Procura come una delle ragioni per chiedere la custodia cautelare, è stato ritenuto non sufficientemente dimostrato.
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Il rischio di fuga e la decisione della gip

La Procura di Milano, con la pm Francesca Crupi, aveva chiesto di mantenere Siher in carcere, sostenendo che esistesse un concreto pericolo di fuga. Nella richiesta veniva richiamata anche la possibilità che l’indagato riuscisse a rendersi irreperibile.
La gip ha però evidenziato alcuni elementi di segno contrario: Siher è nato in Italia, ha una moglie e un lavoro e, secondo quanto riportato nell’ordinanza, non risultavano documentati abituali spostamenti all’estero.
Un altro aspetto considerato riguarda il momento in cui gli investigatori sono andati a cercarlo. La famiglia avrebbe comunicato agli agenti che si trovava da un’amica a Milano, fornendo anche il numero di cellulare e i dati dell’automobile. Per la giudice, questi elementi non confermerebbero l’ipotesi di un concreto tentativo di sottrarsi alle ricerche.
Durante la perquisizione, Siher non avrebbe fornito il codice di sblocco del telefono. La circostanza viene citata nell’articolo come parte della ricostruzione investigativa, ma non costituisce di per sé una prova del pericolo di fuga.
I messaggi su Telegram e l’ipotesi di istigazione alla violenza
Uno dei passaggi centrali dell’ordinanza riguarda i contenuti pubblicati nel canale Telegram denominato «Movimento 17 ottobre». Tra i messaggi attribuiti a Siher figurava una dura critica al governo e alle istituzioni, accompagnata dall’annuncio di una mobilitazione contro le politiche governative.
La gip ha distinto il tono radicale delle dichiarazioni dalla presenza di indicazioni concrete dirette a promuovere azioni violente. Secondo la valutazione riportata nel provvedimento, i messaggi esaminati esprimevano una forma di disobbedienza civile, senza specifici riferimenti a condotte violente da mettere in pratica.
L’ordinanza sottolinea inoltre che, quando alcuni utenti del canale avrebbero inneggiato ai saccheggi, non risulterebbe che Siher avesse sostenuto o incoraggiato quei comportamenti. Nei contenuti esaminati, la giudice ha rilevato anche un invito ai manifestanti a mantenere la calma in caso di lancio di lacrimogeni.
Perché la gip ha escluso l’ipotesi di terrorismo
La giudice ha affrontato anche l’aggravante legata al terrorismo e l’ipotesi che l’attività dell’indagato fosse finalizzata a sovvertire l’ordine democratico. Secondo la ricostruzione contenuta nell’ordinanza, gli elementi disponibili non dimostrerebbero che le condotte attribuite a Siher fossero dirette a provocare un grave danno allo Stato o a intimidire la popolazione.
Nel provvedimento viene contestata anche l’idea che l’attività sui social fosse finalizzata a esercitare una forma di costrizione nei confronti dei vertici delle istituzioni. La mobilitazione promossa dall’indagato sarebbe stata orientata, secondo la gip, a coinvolgere il maggior numero possibile di persone in una protesta contro le politiche del governo e a favorire la formazione di una coscienza collettiva.
Questa valutazione riguarda gli elementi esaminati ai fini della decisione sulla misura cautelare e non equivale a una sentenza definitiva sull’intera vicenda.
Il vademecum sulla difesa in piazza
Un ulteriore punto riguarda il documento intitolato «Rivoluzione, istruzioni per l’uso», descritto come una guida pratica per la difesa durante le manifestazioni e ispirato a un manuale della rivoluzione del 2011.
Secondo quanto riportato nell’articolo, la gip ha rilevato che la versione pubblicata nel gruppo Telegram non conteneva istruzioni sull’utilizzo di strumenti offensivi contro le forze dell’ordine né indicazioni su come reagire al lancio di lacrimogeni.
Nel computer dell’indagato sarebbe stata invece rinvenuta una versione integrale del documento contenente indicazioni ulteriori, che però non risultavano pubblicate nel gruppo Telegram. La distinzione tra i due file è uno degli aspetti valorizzati dalla giudice nella valutazione del materiale contestato dalla Procura.
La decisione della gip e i prossimi passaggi dell’inchiesta
Le motivazioni dell’ordinanza si concentrano quindi sulla mancanza, secondo la valutazione della gip, di elementi sufficienti a sostenere le contestazioni nei termini prospettati dalla Procura e sulla mancata dimostrazione del pericolo di fuga. Da qui la decisione di non mantenere Siher in carcere.
Il caso resta al centro del confronto politico e giudiziario dopo gli scontri di Milano. È importante distinguere la decisione sulla custodia cautelare dall’accertamento definitivo delle eventuali responsabilità: la scarcerazione non equivale, da sola, a una sentenza di assoluzione. Le conclusioni sull’eventuale responsabilità penale dovranno essere valutate nelle sedi competenti sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento.