giovedì, Luglio 16

Roggero, perché non può candidarsi e perché la grazia non è una scorciatoia: cosa dice la legge italiana

La condanna definitiva di Mario Roggero non ha chiuso soltanto una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi anni: a poche ore dalla decisione della Cassazione, il caso è già diventato terreno di scontro politico.

Da un lato Matteo Salvini ha annunciato che chiederà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la grazia per il gioielliere di Grinzane Cavour. Dall’altro, esponenti di Futuro Nazionale hanno rilanciato l’idea di una sua candidatura, trasformandolo nel simbolo della battaglia per una riforma della legittima difesa. Due ipotesi che, però, si scontrano con quanto prevede la legge.

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Perché non può candidarsi

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Con la pronuncia della Cassazione la condanna è diventata irrevocabile: 14 anni e 9 mesi di reclusione per l’uomo che il 28 aprile 2021, dopo aver subito una rapina nella propria gioielleria, inseguì i tre malviventi in fuga uccidendone due e ferendone un terzo. Per i giudici non si è trattato di legittima difesa, perché la reazione armata è avvenuta quando il pericolo immediato era ormai cessato.

La pena detentiva, però, non è l’unica conseguenza. Per una condanna di questa entità il codice penale prevede anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, una pena accessoria che comporta la perdita dei diritti politici. In concreto: Roggero non può votare né essere eletto, e dunque non può presentarsi come candidato a elezioni politiche, amministrative o regionali. Prima ancora del dibattito politico, insomma, c’è un ostacolo giuridico che discende direttamente dalla sentenza.

La grazia non è automatica

Diverso è il discorso sulla grazia, rilanciata da Salvini che ha parlato di una condanna “profondamente ingiusta”. Anche qui, però, occorre chiarezza: non si tratta di un provvedimento che scatta in automatico, né che può essere concesso nel momento stesso in cui arriva una condanna.

Al contrario, la grazia può essere presa in considerazione solo a processo concluso in via definitiva, come avvenuto ora. Da questo momento può essere presentata un’istanza dal condannato, dai familiari o dal difensore; anche il Ministero della Giustizia può attivarsi autonomamente.

Come funziona la procedura

La domanda apre un’istruttoria nel corso della quale vengono acquisiti gli atti del processo, le valutazioni dell’autorità giudiziaria e ogni elemento utile a esprimere un parere. Solo al termine di questo percorso il fascicolo arriva sul tavolo del presidente della Repubblica, cui spetta la decisione finale, con un decreto controfirmato dal ministro della Giustizia.

Non esistono tempi prestabiliti: l’esame può richiedere mesi e, in alcuni casi, molto di più. È il motivo per cui, allo stato, la richiesta avanzata dalla Lega rappresenta una sollecitazione politica che non produce alcun effetto immediato, e soprattutto non sospende l’esecuzione della pena.

Cosa cambierebbe con la grazia

Anche un’eventuale concessione non cancellerebbe quanto deciso dai giudici. La condanna resterebbe iscritta e la responsabilità penale non verrebbe meno: il provvedimento di clemenza potrebbe incidere soltanto sulla pena da scontare, eliminandola, riducendola o trasformandola.

Quanto all’interdizione dai pubblici uffici, potrebbe essere superata solo se espressamente previsto nel decreto presidenziale, che dovrebbe estendersi anche alle pene accessorie. Un passaggio ulteriore, tutt’altro che scontato.

La situazione oggi

Allo stato attuale, dunque, il quadro è quello sancito dalla Cassazione: la condanna è definitiva, l’ingresso in carcere è ormai avvenuto e la perdita dei diritti politici è già effettiva.

Un caso che continua a dividere l’opinione pubblica e ad alimentare il dibattito su una possibile riforma della legittima difesa. Ma che, sul piano strettamente giuridico, si muove entro binari già tracciati: quelli di una sentenza passata in giudicato e di procedure che hanno tempi e regole precise, indipendenti dalla temperatura dello scontro politico.